Art. 4. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Al termine della rubrica dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 e' aggiunta la parola «indisponibili». 2. Al comma 1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «concessione» e' inserita la seguente locuzione: «nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale». 3. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «dalla giunta regionale» sono sostituite dalla seguente locuzione: «dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio». 4. Al comma 3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «pubblico» e' inserita la seguente locuzione: «, o una societa' a prevalente capitale pubblico,». 5. Al comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole «dalle leggi statali e» sono sostituite dalle seguenti: «da altre leggi».