Art. 4.
      Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Al termine della rubrica dell'Art. 6 della legge regionale n.
10 del 2000 e' aggiunta la parola «indisponibili».
    2.  Al  comma  1 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000
dopo  la parola «concessione» e' inserita la seguente locuzione: «nel
rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale».
    3. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le
parole  «dalla  giunta  regionale»  sono  sostituite  dalla  seguente
locuzione: «dal responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio».
    4.  Al  comma  3 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000
dopo la parola «pubblico» e' inserita la seguente locuzione: «, o una
societa' a prevalente capitale pubblico,».
    5. Al comma 6 dell'Art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le
parole  «dalle  leggi  statali e» sono sostituite dalle seguenti: «da
altre leggi».