Art. 5.
      Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000
    1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 la
locuzione   «previa   deliberazione   della   giunta   regionale   di
approvazione del programma di gestione» e' sostituita dalla seguente:
«nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale».
    2.  Al  comma  4 dell'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000
dopo  la  parola  «regionali»  sono  inserite le parole «e successive
modificazioni».