Art. 5. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «previa deliberazione della giunta regionale di approvazione del programma di gestione» e' sostituita dalla seguente: «nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale». 2. Al comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola «regionali» sono inserite le parole «e successive modificazioni».