Art. 6. Sostituzione dell'Art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000 1. L'Art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Forme di gestione indiretta). - 1. La gestione dei beni immobili della Regione puo' essere affidata, con deliberazione della giunta regionale, ad una societa' di gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a criteri di vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita' della gestione, o ad enti locali. 2. I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge vigenti.».