Art. 6.
    Sostituzione dell'Art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  L'Art.  8  della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  8 (Forme di gestione indiretta). - 1. La gestione dei beni
immobili  della Regione puo' essere affidata, con deliberazione della
giunta  regionale,  ad  una  societa'  di  gestione,  da individuarsi
mediante  apposita  gara pubblica in base a criteri di vantaggiosita'
dell'offerta  e  di  efficacia  e  qualita' della gestione, o ad enti
locali.
    2.  I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati
a  fondi  immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge
vigenti.».