Art. 7. Inserimento dell'Art. 9-bis nella legge regionale n. 10 del 2000 1. Dopo l'Art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e' inserito il seguente articolo: «Art. 9-bis (Alienazione ed acquisto - competenze). - 1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobill sono disposte dalla giunta regionale, con le modalita' di cui ai successivi articoli. 2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. 3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto della Regione da parte di altri enti, la giunta regionale puo' affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i lavori. 4. Sono comunque fatte salve le competenze del servizio di tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.».