Art. 7.
  Inserimento dell'Art. 9-bis nella legge regionale n. 10 del 2000
    1. Dopo l'Art. 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e' inserito
il seguente articolo:
    «Art.  9-bis  (Alienazione  ed  acquisto  -  competenze). - 1. Le
alienazioni  e  gli  acquisti  di  beni  immobill sono disposte dalla
giunta regionale, con le modalita' di cui ai successivi articoli.
    2.   Tutti   gli   ulteriori   atti  inerenti  e  conseguenti  ai
procedimenti   di   alienazione   od   acquisto,   ivi   compresa  la
sottoscrizione  degli atti di compravendita in nome e per conto della
Regione, sono adottati dal responsabile della struttura competente in
materia di demanio e patrimonio.
    3.  Qualora  l'esigenza  di  procedere  ad acquisti o cessioni di
immobili  derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto
della  Regione  da  parte  di  altri  enti,  la giunta regionale puo'
affidare  l'espletamento  delle  relative  procedure, ivi compresa la
sottoscrizione  degli atti di compravendita in nome e per conto della
Regione,  al  rappresentante  dell'ente  incaricato  di  espletare  i
lavori.
    4.  Sono  comunque  fatte  salve  le  competenze  del servizio di
tesoreria regionale, previste da altre norme di legge in materia, per
quanto concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.».