Art. 8. Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 e' abrogato. 2. Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138» e' sostituita dalla parola «correnti». 3. Al comma 3 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «previa richiesta al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, ai sensi dell'Art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai sensi dei commi 1 e 2 dell'Art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.» e' sostituita dalla seguente: «Ai sensi dell'Art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), su tale stima puo' essere richiesto il parere di congruita' alla competente agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'Art. 16, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni ed integrazioni.». 4. Il comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «5. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.».