Art. 8.
     Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000
e' abrogato.
    2.  Al  comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000
la  locuzione  «determinati  applicando le tariffe d'estimo di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 138» e'
sostituita dalla parola «correnti».
    3.  Al  comma 3 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000
la  locuzione  «previa richiesta al competente ufficio del territorio
del  Ministero  delle finanze, ai sensi dell'Art. 107 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977, n. 616, del parere di
congruita'  da  rendere  ai  sensi dei commi 1 e 2 dell'Art. 16 della
legge   7 agosto   1990,   n.   241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.»  e' sostituita dalla seguente: «Ai sensi dell'Art. 107
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione  della  delega  di  cui  all'Art. 1 della legge 22 luglio
1975,  n.  382),  su  tale  stima  puo' essere richiesto il parere di
congruita' alla competente agenzia del territorio, da rendere entro i
termini  previsti  dall'Art.  16,  commi  1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi), e successive
modificazioni ed integrazioni.».
    4.  Il  comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000
e' sostituito dal seguente:
    «5.  E'  riconosciuto  il  diritto di prelazione ai conduttori di
immobili   urbani,  ad  uso  abitativo  o  commerciale,  e  di  fondi
rustici.».