Art. 9.
     Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000
e' sostituito dal seguente:
    «1.  All'alienazione  di  beni  immobili  deve essere data idonea
pubblicizzazione.».
    2.  La  lettera a) del comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale
n. 10 del 2000 e' sostituita dalla seguente:
    «a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo
di  Euro  250.000. Tale limite puo' essere periodicamente aggiornato,
con  provvedimento della giunta regionale da pubblicarsi per estratto
nel  Bollettino  ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle
variazioni  accertate dall'istituto centrale di statistica nei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;».
    3.  Alla  fine  della  lettera  c) del comma 3 dell'Art. 11 della
legge  regionale n. 10 del 2000 e' aggiunta la seguente locuzione: «A
tal  fine sono equiparati agli enti pubblici le societa' a prevalente
capitale pubblico.».
    4.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del
2000 sono aggiunti i seguenti commi:
    «4-bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma
dell'Art. 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e
con le modalita' stabiliti dalla legislazione vigente in materia.»;
    «4-ter.  La  giunta  regionale puo' procedere alla dismissione di
immobili   avvalendosi  delle  disposizioni  statali  in  materia  di
privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio   immobiliare
pubblico.».