Art. 9. Modifiche all'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «1. All'alienazione di beni immobili deve essere data idonea pubblicizzazione.». 2. La lettera a) del comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituita dalla seguente: «a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di Euro 250.000. Tale limite puo' essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della giunta regionale da pubblicarsi per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;». 3. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 e' aggiunta la seguente locuzione: «A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le societa' a prevalente capitale pubblico.». 4. Dopo il comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi: «4-bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'Art. 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legislazione vigente in materia.»; «4-ter. La giunta regionale puo' procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.».