Art. 11. Compiti dell'ufficio di presidenza 1. L'ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarita' della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo; tale deliberazione e' comunicata entro sette giorni al Presidente della Regione ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Alla riunione dell'ufficio di presidenza puo' partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanera' all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione e' tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori. 3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni. 4. Qualora la documentazione di cui all' Art. 9 risulti irregolare, l'ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne da' immediata comunicazione ai promotori; tale termine non puo' essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. Nel caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'ufficio di presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.