Art. 11.
                 Compiti dell'ufficio di presidenza
    1.  L'ufficio  di  presidenza, entro sessanta giorni dal deposito
della  richiesta,  svolge  le operazioni di computo e controllo delle
firme,  e  verifica la regolarita' della richiesta di referendum, con
riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente capo;
tale  deliberazione  e'  comunicata  entro sette giorni al Presidente
della  Regione  ed  e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    2.  Alla riunione dell'ufficio di presidenza puo' partecipare una
delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che
si  allontanera'  all'atto  della  deliberazione;  a  tal  fine copia
dell'avviso di convocazione della riunione e' tempestivamente inviata
ad almeno uno dei promotori.
    3.  La  delegazione  dei promotori ha diritto di far inserire nel
verbale della riunione le proprie osservazioni.
    4.   Qualora  la  documentazione  di  cui  all'  Art.  9  risulti
irregolare,  l'ufficio  di  presidenza  stabilisce  un termine per la
sanatoria e ne da' immediata comunicazione ai promotori; tale termine
non  puo'  essere  superiore  a  trenta  giorni dal ricevimento della
comunicazione.
    5.  Nel  caso previsto dal comma 4, il termine di sessanta giorni
per  la  deliberazione  definitiva dell'ufficio di presidenza decorre
dal   giorno   successivo   a   quello  della  ripresentazione  della
documentazione.