Art. 15.
         Riproponibilita' del medesimo quesito referendario
    1.   Qualora  i  risultati  della  consultazione  siano  comunque
contrari  all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle
stesse  norme  non  potra'  essere ripresentata se non decorsi cinque
anni  dalla  pubblicazione  dell'esito  del referendum nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    2.  Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di
legge,  il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum
riguardante altre disposizioni della medesima legge.