Art. 17.
                Disciplina del referendum consultivo
                in materia di circoscrizioni comunali
    1.  L'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di piu'
comuni  contigui,  nonche'  la  modificazione  delle circoscrizioni o
delle  denominazioni  comunali  e'  stabilita,  ai sensi dell'Art. 7,
primo  comma,  n.  3), dello statuto, con legge regionale, sentite le
popolazioni    interessate    mediante   il   referendum   consultivo
disciplinato dal presente articolo.
    2.  Nel  caso  in  cui  l'istituzione  di un nuovo comune avvenga
mediante  fusione di piu' comuni contigui, la deliberazione di cui al
comma  5  e'  preceduta  dall'acquisizione  dei  pareri  dei consigli
comunali interessati.
    3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione
di nuovi comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
      a) possono  riguardare  esclusivamente  territori  contigui  di
comuni;
      b) le   modificazioni   devono   rispondere   ad   esigenze  di
organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative
e   individuare   ambiti  territoriali  che,  per  ampiezza,  entita'
demografica   e   attivita'  produttive,  consentano  un  equilibrato
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
      c) non   possono   essere   istituiti  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, ne' possono essere disposte modificazioni
delle  circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno
o piu' comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo
i casi di fusione dei comuni.
    4.  Le  modificazioni delle denominazioni comunali possono essere
disposte  ove  ricorrano  motivate esigenze toponomastiche, storiche,
culturali   o   turistiche,   o  nelle  ipotesi  di  mutamento  delle
circoscrizioni  comunali.  In nessun caso la nuova denominazione puo'
riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con
le   forme  e  le  procedure  previste  per  la  modificazione  della
denominazione   del  comune,  e'  possibile  aggiungere  una  seconda
denominazione  in  lingua  friulana,  slovena,  tedesca  o  di  altre
minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
    5.  Il  referendum  e'  deliberato  dal  consiglio  regionale,  a
maggioranza  assoluta  dei consiglieri assegnati, su iniziativa della
giunta  regionale o di ciascun membro del consiglio regionale o degli
altri  soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con
le   quali  essa  e'  ammessa,  nonche'  di  ogni  singolo  consiglio
provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate.
    6.  L'iniziativa  di  cui  al comma 5 tiene conto dei presupposti
generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
      a) la   denominazione  del  nuovo  comune  di  cui  si  propone
l'istituzione oppure la nuova denominazione del comune;
      b) la    planimetria    del    territorio    ricompreso   nella
circoscrizione  del nuovo comune o dei territori di cui si propone la
modificazione delle circoscrizioni;
      c) nel  caso di fusione di comuni, la localizzazione della sede
del capoluogo del nuovo comune derivante dalla fusione.
    7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa
e'  esercitata mediante la presentazione al consiglio regionale di un
apposito progetto di legge redatto in articoli.
    8. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma
5  e'  presentata agli uffici dell'amministrazione regionale, i quali
ne  verificano  i  requisiti  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
ricezione,  trascorsi  i  quali  i  relativi  atti sono trasmessi dal
Presidente della Regione al presidente del consiglio regionale.
    9.  La deliberazione del consiglio regionale indica il quesito da
sottoporre  a  votazione; con la stessa deliberazione e' individuato,
secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli
elettori chiamati alla consultazione.
    10. Al referendum partecipano:
      a) nel  caso  di  elevazione  in  comune autonomo di una o piu'
frazioni  o  porzioni  di  territorio  di  uno o piu' comuni, sia gli
elettori  delle  frazioni  o porzioni di territorio, sia gli elettori
delle rimanenti parti di territorio del comune o dei comuni da cui si
propone il distacco;
      b) nel  caso  di passaggio di frazioni o porzioni di territorio
da uno ad altro comune, sia gli elettori del territorio del comune da
cui si propone il distacco, sia gli elettori del comune cui si chiede
l'aggregazione;
      c) nel  caso  di fusione tra due o piu' comuni, gli elettori di
tutti i comuni coinvolti nella fusione;
      d) nel  caso  di  modificazione della denominazione del comune,
tutti gli elettori del comune interessato.
    11.  Nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma 10,
l'orientamento  espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o
porzioni  di  territorio  comunale deve avere autonoma evidenza nella
proclamazione del risultato del referendum.
    12.  Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla
lettera  a),  del  comma  10, il consiglio regionale puo' limitare la
partecipazione  al  referendum  alla sola popolazione residente nelle
frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in comune
autonomo,   qualora   tale   parte   del  territorio  comunale  abbia
un'incidenza   poco   rilevante,   per   dimensioni   territoriali  o
demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di
infrastrutture  o  funzioni  territoriali di particolare rilievo, sui
comuni da cui si propone il distacco.
    13.  Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla
lettera  b),  del  comma  10, il consiglio regionale puo' limitare la
partecipazione  al  referendum  alla sola popolazione residente nella
frazione  o  porzione  di  territorio  del comune da cui si chiede il
distacco  sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto
indicati  al  comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione
al referendum degli elettori del comune cui si chiede l'aggregazione.
    14.  Il  presidente della Regione indice, con proprio decreto, il
referendum   consultivo,   in   seguito   alla   trasmissione   della
deliberazione  consiliare di cui al comma 9 da parte della presidenza
del  consiglio  regionale.  La  consultazione  popolare  si tiene nel
giorno  di domenica di un qualunque mese dell'anno ed e' disciplinata
dalle  disposizioni  di cui al capo II della presente legge in quanto
compatibili.