Art. 17. Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali 1. L'istituzione di nuovi comuni, anche mediante fusione di piu' comuni contigui, nonche' la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali e' stabilita, ai sensi dell'Art. 7, primo comma, n. 3), dello statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo. 2. Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo comune avvenga mediante fusione di piu' comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 e' preceduta dall'acquisizione dei pareri dei consigli comunali interessati. 3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi comuni devono rispettare i seguenti presupposti: a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni; b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entita' demografica e attivita' produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; c) non possono essere istituiti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ne' possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o piu' comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei comuni. 4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione puo' riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del comune, e' possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge. 5. Il referendum e' deliberato dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su iniziativa della giunta regionale o di ciascun membro del consiglio regionale o degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, nelle forme con le quali essa e' ammessa, nonche' di ogni singolo consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate. 6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere: a) la denominazione del nuovo comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del comune; b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni; c) nel caso di fusione di comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo comune derivante dalla fusione. 7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa e' esercitata mediante la presentazione al consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli. 8. L'iniziativa esercitata dagli altri soggetti indicati al comma 5 e' presentata agli uffici dell'amministrazione regionale, i quali ne verificano i requisiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al presidente del consiglio regionale. 9. La deliberazione del consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione e' individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. 10. Al referendum partecipano: a) nel caso di elevazione in comune autonomo di una o piu' frazioni o porzioni di territorio di uno o piu' comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del comune o dei comuni da cui si propone il distacco; b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro comune, sia gli elettori del territorio del comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del comune cui si chiede l'aggregazione; c) nel caso di fusione tra due o piu' comuni, gli elettori di tutti i comuni coinvolti nella fusione; d) nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori del comune interessato. 11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum. 12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a), del comma 10, il consiglio regionale puo' limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui comuni da cui si propone il distacco. 13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b), del comma 10, il consiglio regionale puo' limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del comune cui si chiede l'aggregazione. 14. Il presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della presidenza del consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed e' disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili.