Art. 18.
                Disciplina del referendum in materia
                    di circoscrizioni provinciali
    1.  La  revisione  delle  circoscrizioni  provinciali,  anche  in
conseguenza  dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di
nuove  province  e  la  loro  soppressione  e'  stabilita,  ai  sensi
dell'Art.  8  del  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia  in  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni),  con  legge  regionale,  su  iniziativa  dei comuni,
sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo
disciplinato dal presente articolo.
    2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova provincia, la
procedura  e'  avviata  da  uno o piu' sindaci di comuni appartenenti
all'ambito  territoriale  della  istituenda  provincia.  A tal fine i
sindaci promotori presentano al presidente del consiglio regionale un
documento  di intenti sull'istituzione della provincia, contenente il
quesito  da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con
la  sottoscrizione  di tanti sindaci che rappresentino la maggioranza
della  popolazione  residente  nell'ambito territoriale definito. Nel
caso  di  proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di
soppressione  di  province  la  procedura  e'  avviata  da uno o piu'
sindaci  di  comuni  appartenenti all'ambito territoriale interessato
dalla  variazione  territoriale.  A  tal  fine  i  sindaci  promotori
presentano  al  presidente  del  consiglio  regionale un documento di
intenti  sulla  revisione  o  soppressione,  contenente il quesito da
sottoporre  a  referendum  e  la definizione delle variazioni, con la
sottoscrizione  di  tanti  sindaci  che  rappresentino la maggioranza
della  popolazione  residente  nell'ambito  territoriale  interessato
dalle variazioni territoriali.
    3.   Le   modificazioni   delle   circoscrizioni   provinciali  e
l'istituzione   di   nuove  province  devono  rispettare  i  seguenti
presupposti:
      a) ciascun  territorio provinciale deve essere costituito da un
territorio continuo;
      b) l'intero  territorio  di  ogni  comune deve far parte di una
sola provincia;
      c) il  territorio  delle  nuove  province e il territorio delle
altre   province   risultante   dalla  modificazione  delle  relative
circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq;
      d) la  popolazione  delle nuove province e la popolazione delle
altre   province   risultante   dalla  modificazione  delle  relative
circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti.
    4.  Entro  gli  ambiti  territoriali della nuova provincia ovvero
entro  quelli  risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve
svolgersi   la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,  economici  e
culturali  della  popolazione  residente e la loro conformazione deve
essere  tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a
favorire   il   riequilibrio   economico,  sociale  e  culturale  del
territorio provinciale e regionale.
    5.  Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione del documento di
intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'Art. 8 del decreto
legislativo  n. 9/1997 e' esercitata dai consigli comunali dei comuni
compresi  nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti,
che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta,
sul  documento  medesimo.  Il  documento  presentato dai sindaci deve
conseguire  l'adesione  della  maggioranza  dei  comuni  appartenenti
all'ambito  territoriale  definito,  che  rappresentino, comunque, la
maggioranza  della  popolazione  residente  nell'ambito  stesso. Tali
deliberazioni  sono  depositate  presso  la  segreteria  generale del
consiglio  regionale  entro  quindici giorni dalla loro esecutivita',
per  permettere  la  verifica  della  regolarita' della iniziativa da
parte  dell'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale.  Tale
verifica  e' effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il
deposito delle deliberazioni dei consigli comunali.
    6.   Entro  sessanta  giorni  dalla  verifica  della  regolarita'
dell'iniziativa,  l'ufficio  di  presidenza  sottopone  al  consiglio
regionale   la   proposta   di   deliberazione   del  referendum.  La
deliberazione, accertati i requisiti di cui ai commi 3 e 4, indica il
quesito  da  sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di
cui  al  comma  7,  il territorio ove risiedono gli elettori chiamati
alla consultazione.
    7.  Al referendum per l'istituzione di nuove province partecipano
sia  gli elettori dei comuni dell'ambito territoriale della provincia
che si intende istituire, sia gli elettori dei comuni delle rimanenti
parti  di  territorio  provinciale  da cui si propone il distacco. Al
referendum   per   la   modifica   delle  circoscrizioni  provinciali
partecipano  sia  gli  elettori  dei comuni della provincia da cui si
propone  il distacco, sia gli elettori dei comuni della provincia cui
si chiede l'aggregazione.
    8.  Con la deliberazione di cui al comma 6 il consiglio regionale
puo'  limitare  la  partecipazione al referendum per l'istituzione di
nuove   province   alla   sola   popolazione   residente  nell'ambito
territoriale  definito, qualora tale parte del territorio costituisca
un'area  eccentrica  rispetto  alla  rimanente  parte  del territorio
provinciale,  abbia  una  distinta  caratterizzazione ed un'incidenza
poco   rilevante   per  la  presenza  di  infrastrutture  o  funzioni
territoriali   di  particolare  rilievo  sulle  rimanenti  parti  del
territorio  di  cui  si  propone il distacco. La costituzione in ente
autonomo  dell'ambito  deve  contribuire,  inoltre, al riordino ed al
riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione.
    9.  Il  Presidente  della Regione indice, con proprio decreto, il
referendum   consultivo,   in   seguito   alla   trasmissione   della
deliberazione  consiliare di cui al comma 6 da parte della presidenza
del  consiglio  regionale.  La  consultazione  popolare  si tiene nel
giorno  di domenica di un qualunque mese dell'anno ed e' disciplinata
dalle  disposizioni  di cui al capo II della presente legge in quanto
compatibili.
    10.  L'orientamento  espresso  dalla  popolazione residente nelle
parti  di  territorio provinciale destinate a passare a una provincia
diversa   deve   avere  autonoma  evidenza  nella  proclamazione  del
risultato del referendum.