Art. 18. Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali 1. La revisione delle circoscrizioni provinciali, anche in conseguenza dell'istituzione di aree metropolitane, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione e' stabilita, ai sensi dell'Art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con legge regionale, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate, mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo. 2. Nel caso di proposta di istituzione di una nuova provincia, la procedura e' avviata da uno o piu' sindaci di comuni appartenenti all'ambito territoriale della istituenda provincia. A tal fine i sindaci promotori presentano al presidente del consiglio regionale un documento di intenti sull'istituzione della provincia, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione dell'ambito, con la sottoscrizione di tanti sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale definito. Nel caso di proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali o di soppressione di province la procedura e' avviata da uno o piu' sindaci di comuni appartenenti all'ambito territoriale interessato dalla variazione territoriale. A tal fine i sindaci promotori presentano al presidente del consiglio regionale un documento di intenti sulla revisione o soppressione, contenente il quesito da sottoporre a referendum e la definizione delle variazioni, con la sottoscrizione di tanti sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nell'ambito territoriale interessato dalle variazioni territoriali. 3. Le modificazioni delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province devono rispettare i seguenti presupposti: a) ciascun territorio provinciale deve essere costituito da un territorio continuo; b) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; c) il territorio delle nuove province e il territorio delle altre province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve avere una superficie inferiore a 1.700 kmq; d) la popolazione delle nuove province e la popolazione delle altre province risultante dalla modificazione delle relative circoscrizioni non deve essere inferiore a 50.000 abitanti. 4. Entro gli ambiti territoriali della nuova provincia ovvero entro quelli risultanti dalle variazioni territoriali proposte deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e la loro conformazione deve essere tale da consentire una programmazione dello sviluppo idonea a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale. 5. Entro novanta giorni dalla presentazione del documento di intenti di cui al comma 2, l'iniziativa di cui all'Art. 8 del decreto legislativo n. 9/1997 e' esercitata dai consigli comunali dei comuni compresi nell'ambito territoriale indicato nel documento di intenti, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, sul documento medesimo. Il documento presentato dai sindaci deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale definito, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione residente nell'ambito stesso. Tali deliberazioni sono depositate presso la segreteria generale del consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutivita', per permettere la verifica della regolarita' della iniziativa da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Tale verifica e' effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei consigli comunali. 6. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarita' dell'iniziativa, l'ufficio di presidenza sottopone al consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione, accertati i requisiti di cui ai commi 3 e 4, indica il quesito da sottoporre a votazione e individua, secondo i criteri di cui al comma 7, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. 7. Al referendum per l'istituzione di nuove province partecipano sia gli elettori dei comuni dell'ambito territoriale della provincia che si intende istituire, sia gli elettori dei comuni delle rimanenti parti di territorio provinciale da cui si propone il distacco. Al referendum per la modifica delle circoscrizioni provinciali partecipano sia gli elettori dei comuni della provincia da cui si propone il distacco, sia gli elettori dei comuni della provincia cui si chiede l'aggregazione. 8. Con la deliberazione di cui al comma 6 il consiglio regionale puo' limitare la partecipazione al referendum per l'istituzione di nuove province alla sola popolazione residente nell'ambito territoriale definito, qualora tale parte del territorio costituisca un'area eccentrica rispetto alla rimanente parte del territorio provinciale, abbia una distinta caratterizzazione ed un'incidenza poco rilevante per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulle rimanenti parti del territorio di cui si propone il distacco. La costituzione in ente autonomo dell'ambito deve contribuire, inoltre, al riordino ed al riequilibrio delle circoscrizioni provinciali della Regione. 9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della presidenza del consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno ed e' disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili. 10. L'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle parti di territorio provinciale destinate a passare a una provincia diversa deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.