Art. 21.
          Disciplina del referendum consultivo facoltativo
    1.  Il  consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di
provvedimenti  di  sua  competenza,  ovvero, su proposta della giunta
regionale; prima dell'emanazione di provvedimenti di competenza della
stessa,  puo'  deliberare  l'indizione di referendum consultivi delle
popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
    2.   La  deliberazione  del  consiglio  regionale  che  determina
l'effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da
rivolgere agli elettori, nonche' l'ambito territoriale entro il quale
viene indetto il referendum.
    3.  Il  presidente  della Regione indice, con proprio decreto, il
referendum   consultivo,   in   seguito   alla   trasmissione   della
deliberazione consiliare di cui al comma 1, da parte della presidenza
del consiglio regionale.
    4.  Il  presidente  della  Regione  ordina  la  pubblicazione del
risultato del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.