Art. 25.
                            Norme finali
    1.  Con  legge  regionale  ordinaria  sono  emanate  disposizioni
attuative  e  integrative  per  la  disciplina  del  procedimento  di
svolgimento  dei  referendum  previsti  dalla  presente  legge.  Sino
all'entrata  in  vigore  della  predetta  legge  regionale continua a
trovare  applicazione,  in via suppletiva e in quanto compatibile con
quanto  previsto  dalla  presente  legge, la legge regionale 2 maggio
1988,  n.  22  (Disciplina  del  referendum  abrogativo  delle  leggi
regionali   previsto  dall'Art.  33  dello  statuto,  del  referendum
popolare  di cui all'Art. 7 dello statuto e della presentazione delle
proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni
e integrazioni.
    2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non
disciplinano  i  referendum  consultivi  in materia di circoscrizioni
territoriali,  possono  essere  modificate  con legge ordinaria della
Regione.
    3.  I commi 20 e 21 dell'Art. 2 della legge regionale 22 febbraio
2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 7 marzo 2003
                                TONDO