Art. 25. Norme finali 1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'Art. 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'Art. 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione. 3. I commi 20 e 21 dell'Art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 7 marzo 2003 TONDO