Art. 4. Materie escluse dall'iniziativa referendaria 1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo: a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'Art. 51 dello statuto; b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio; c) le leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che siano meramente riproduttive di tali norme; d) le leggi istitutive di nuovi comuni o nuove province o modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni; e) le leggi approvate ai sensi dell'Art. 12 dello statuto; f) le leggi o disposizioni di legge regionale connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione; g) le leggi o disposizioni di legge regionale che influiscono sulla determinazione del bilancio del consiglio regionale. 2. Trovano inoltre applicazione i principi e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla non ammissibilita' del referendum abrogativo di leggi statali o regionali.