Art. 4.
            Materie escluse dall'iniziativa referendaria
    1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
      a) le  leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'Art.
51 dello statuto;
      b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;
      c) le  leggi o disposizioni di legge regionale il cui contenuto
sia reso obbligatorio da norme dello statuto, di leggi costituzionali
ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che
siano meramente riproduttive di tali norme;
      d) le  leggi  istitutive  di  nuovi  comuni  o nuove province o
modificative delle loro circoscrizioni o denominazioni;
      e) le leggi approvate ai sensi dell'Art. 12 dello statuto;
      f) le  leggi  o  disposizioni  di  legge  regionale connesse al
funzionamento degli organi statutari della Regione;
      g) le  leggi  o disposizioni di legge regionale che influiscono
sulla determinazione del bilancio del consiglio regionale.
    2.  Trovano  inoltre  applicazione  i principi e gli orientamenti
della  giurisprudenza  costituzionale  sulla  non  ammissibilita' del
referendum abrogativo di leggi statali o regionali.