Art. 5.
             Presentazione della proposta di referendum
    1.  La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto
all'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale dagli elettori
promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori
e' apposta e autenticata con le modalita' previste dall'Art. 9.
    2.  I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti
nelle  liste elettorali di un comune della Regione e devono essere in
numero non inferiore a 500.
    3.  I  promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di
comuni  appartenenti  ad  almeno  tre  circoscrizioni elettorali; per
ciascuna  di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore
a 50.
    4.  Qualora  il  referendum  concerna  leggi  regionali o singole
disposizioni  di  leggi  che,  per  espressa previsione normativa, si
applichino  solo  ad una parte del territorio regionale, almeno il 50
per cento dei promotori deve risiedere in comuni rientranti in quella
medesima  parte,  fermo  restando  il  rispetto dei limiti minimi per
circoscrizione di cui al comma 3.
    5.  La  proposta  di  referendum  deve  indicare  la  legge  o le
disposizioni  di  legge  di cui si intende proporre l'abrogazione. La
legge  va  indicata  con  la data, il numero e il titolo. Nel caso di
abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi
di cui si propone l'abrogazione.
    6.  La  proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che
si  intende  sottoporre  a referendum, completando la formula «volete
che  sia  abrogato  ... » con l'indicazione dell'oggetto del quesito,
formulato  in  termini  sintetici  e  chiari  e  in  modo tale che la
risposta   positiva   o  negativa  corrisponda  rispettivamente  all'
abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate.
    7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere
contenute  in  piu'  atti  legislativi, purche' attengano al medesimo
oggetto o ad oggetti strettamente affini.
    8.   La  proposta  viene  presentata  unitamente  ai  certificati
elettorali   dei   promotori.  Devono  altresi'  essere  indicate  le
generalita'  dei  promotori  designati  ad  esercitare  le specifiche
funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.
    9.  Il presidente del consiglio regionale tempestivamente informa
della  presentazione  della  proposta  il  consiglio  regionale  e il
presidente della Regione, che ne da' notizia nel Bollettino ufficiale
della Regione entro cinque giorni.