Art. 5. Presentazione della proposta di referendum 1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori e' apposta e autenticata con le modalita' previste dall'Art. 9. 2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e devono essere in numero non inferiore a 500. 3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50. 4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50 per cento dei promotori deve risiedere in comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3. 5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione. 6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogato ... » con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all' abrogazione o al mantenimento delle disposizioni indicate. 7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in piu' atti legislativi, purche' attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini. 8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresi' essere indicate le generalita' dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge. 9. Il presidente del consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il consiglio regionale e il presidente della Regione, che ne da' notizia nel Bollettino ufficiale della Regione entro cinque giorni.