Art. 7. Termini relativi alla pronuncia di ammissibilita' 1. l'ufficio di presidenza del consiglio regionale si pronuncia sull'ammissibilita' della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa. 2. L'ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilita', attenendosi ai seguenti criteri: a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non ammesso il referendum secondo le norme dello statuto e della presente legge; b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 5; c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori; d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme vincolanti per il legislatore regionale. 3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilita' puo' riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario. 4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'ufficio di presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimera' il giudizio definitivo di ammissibilita', con i criteri di cui ai commi precedenti; l'ufficio di presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri. 5. L'ufficio di presidenza delibera all'unanimita' dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento e' iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva. 6. La proposta e' dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni. 7. Il consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'ufficio di presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito, formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea. 8. Le deliberazioni dell'ufficio di presidenza, ovvero del consiglio regionale, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.