Art. 7.
          Termini relativi alla pronuncia di ammissibilita'
    1.  l'ufficio  di presidenza del consiglio regionale si pronuncia
sull'ammissibilita'  della proposta di referendum entro trenta giorni
dalla presentazione della proposta stessa.
    2.  L'ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilita',
attenendosi ai seguenti criteri:
      a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni
di  legge  su  cui  non  ammesso il referendum secondo le norme dello
statuto e della presente legge;
      b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 5;
      c) verifica  che  il  quesito  sia  formulato  in modo chiaro e
univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
      d) verifica  che le disposizioni da sottoporre a referendum non
siano  a  contenuto  reso  obbligatorio  da  norme  vincolanti per il
legislatore regionale.
    3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in
parte  contenuto  vincolato,  la  pronuncia  sull'ammissibilita' puo'
riferirsi  solo  alle  disposizioni  a  contenuto  vincolato o che ne
costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
    4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco
o  non  conforme  ai  criteri  di  cui  alla  lettera d) del comma 2,
l'ufficio  di  presidenza,  con  provvedimento  motivato,  dispone la
sospensione  della  procedura, invitando i promotori a riformulare la
proposta,  sulla  quale  si  esprimera'  il  giudizio  definitivo  di
ammissibilita',  con  i criteri di cui ai commi precedenti; l'ufficio
di  presidenza,  prima  di  deliberare  in  proposito,  tiene udienza
conoscitiva  con  una  delegazione  dei  promotori  i  quali,  ove lo
ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
    5.   L'ufficio   di   presidenza   delibera   all'unanimita'  dei
componenti;  qualora  essa non sia raggiunta, l'argomento e' iscritto
di diritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio regionale
immediatamente successiva.
    6.  La proposta e' dichiarata ammissibile qualora i voti negativi
non  raggiungano  la  maggioranza  assoluta dei consiglieri assegnati
alla  Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle
astensioni.
    7.  Il consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno
presentati  nel  corso  del  dibattito  e  prima della chiusura dello
stesso.  Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'ufficio
di  presidenza,  subito  dopo  la  chiusura  del dibattito, formula i
quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.
    8.  Le  deliberazioni  dell'ufficio  di  presidenza,  ovvero  del
consiglio  regionale,  sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione  entro  dieci  giorni  dalla  loro  adozione;  dalla  data di
pubblicazione  decorrono  i termini per le impugnative previste dalla
legge.