Art. 9. Modalita' per l'apposizione e l'autenticazione delle firme 1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'Art. 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto. 2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione i soggetti indicati dall'Art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni, nonche' i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia. 3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; puo' essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo. 4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali. 5. I sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.