Art. 9.
     Modalita' per l'apposizione e l'autenticazione delle firme
    1.  La  richiesta  di  referendum  viene effettuata dall'elettore
mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'Art.
8.  Accanto  alla  firma  devono  essere  indicati  per esteso nome e
cognome,  luogo  e  data  di  nascita  ed  il  comune nelle cui liste
elettorali e' iscritto.
    2.  La firma deve essere autenticata. Sono competenti ad eseguire
l'autenticazione  i  soggetti  indicati  dall'Art.  14 della legge 21
marzo   1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte  a  garantire  maggiore
efficienza  al  procedimento  elettorale) e successive modificazioni,
nonche' i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia.
    3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa
avviene;  puo'  essere  unica per tutte le firme contenute in ciascun
modulo,  ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute
nel modulo.
    4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da' atto
della  manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o comunque
impossibilitato  ad  apporre  la  propria  firma.  Alla  richiesta di
referendum  devono  essere  allegati  i certificati elettorali, anche
collettivi,  da  rilasciarsi  a  cura  del  sindaco  del comune a cui
appartengono  i  sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi
nelle liste elettorali.
    5. I sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto
ore dalla relativa richiesta.