Art. 10. Forma delle agevolazioni regionali 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa. 2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in piu' soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati e' subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. 3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in piu' quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' bancaria. 4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento puo' prevedere l'applicazione di tassi agevolati, ovvero la restituzione del solo capitale. 5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalita' stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'Art. 12.