Art. 10.
                 Forma delle agevolazioni regionali
    1.   L'amministrazione   regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi  in  conto  capitale,  contributi  in  conto  interessi  e
anticipazioni.  L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a
concedere   garanzie   per  favorire  l'accesso  alle  abitazioni  in
locazione e l'acquisto della prima casa.
    2.  I  contributi  in conto capitale possono essere concessi fino
all'intero  ammontare  della  spesa  ritenuta  ammissibile  e possono
essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in
piu'  soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti
privati  e'  subordinata  alla presentazione di apposita fideiussione
bancaria  o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da
erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
    3.  I  contributi in conto interessi sono concessi in relazione a
un  finanziamento  accordato  da  soggetti  autorizzati all'esercizio
dell'attivita'  bancaria  e  non  possono  superare l'ammontare degli
interessi  stessi.  L'erogazione  del  contributo  in conto interessi
avviene  in  piu' quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla
base  del  piano  di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione
diretta   al   soggetto   autorizzato   all'esercizio  dell'attivita'
bancaria.
    4.  Le  anticipazioni  sono  concesse  alle  ATER entro la misura
massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono
estinte  entro  il  termine,  comunque non superiore a trenta anni, e
alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni
il  regolamento  puo'  prevedere  l'applicazione  di tassi agevolati,
ovvero la restituzione del solo capitale.
    5.  La  concessione  di  garanzie  avviene  con  i  criteri  e le
modalita' stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'Art. 12.