Art. 11.
                Funzioni amministrative della Regione
    1.  Gli  interventi  di carattere pluriennale e in conto capitale
sono   finanziati   dal  Fondo  per  l'edilizia  residenziale,  quale
aggregazione  finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle
politiche  regionali  nel settore secondo le finalita' previste dalla
presente legge.
    2.  La  Regione,  con  la  legge  finanziaria, determina la quota
annuale  di  finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel
quale  confluiscono  inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i
proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'amministrazione
regionale,  i  finanziamenti  per l'edilizia residenziale provenienti
dallo Stato, dall' Unione europea o da altri soggetti.
    3.  Entro  il  mese  di febbraio, la giunta regionale, sentita la
commissione  consiliare  competente,  delibera' la ripartizione delle
risorse  disponibili  sul fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni
di cui agli articoli precedenti.
    4.   L'assessore   regionale   alle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,   con   proprio   decreto,   le  variazioni  di  bilancio
conseguenti alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma
3.
    5.  Per  incentivare  l'esercizio  associato  da parte dei comuni
delle   funzioni  loro  attribuite,  la  deliberazione  della  giunta
regionale  di cui al comma 3 puo' fissare, anche per singole porzioni
del  territorio  regionale  o  per  specifiche  linee  di intervento,
percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.
    6.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti dalla presente
legge, la Regione e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con
istituti  di  credito e a destinare una parte delle risorse del fondo
di  cui  al  comma  1  al  fondo  istituito con l'Art. 23 della legge
regionale  20  aprile  1999,  n.  9 (Disposizioni varie in materia di
competenza  regionale)  per le agevolazioni dallo stesso previste, al
fondo  di  cui all'Art. 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio
2001,  n.  4  (Legge  finanziaria  2001) per le garanzie dallo stesso
previste, nonche' a costituire presso una banca che abbia struttura e
organizzazione  adeguata  un fondo dotato di autonomia patrimoniale e
finanziaria,  nella  forma della gestione fuori bilancio, finalizzato
alla concessione di garanzie per le locazioni.
    7.   La  giunta  regionale  riferisce  annualmente  al  consiglio
regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli
interventi sostenuti dal fondo per l'edilizia residenziale.
    8.  Al  fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse
disponibili,  di  programmare  le azioni in una prospettiva temporale
adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che
richiedono  interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati
sulla domanda e l'offerta abitativa.