Art. 11. Funzioni amministrative della Regione 1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalita' previste dalla presente legge. 2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall' Unione europea o da altri soggetti. 3. Entro il mese di febbraio, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera' la ripartizione delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti. 4. L'assessore regionale alle finanze e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3. 5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3 puo' fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3. 6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito e a destinare una parte delle risorse del fondo di cui al comma 1 al fondo istituito con l'Art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al fondo di cui all'Art. 5, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) per le garanzie dallo stesso previste, nonche' a costituire presso una banca che abbia struttura e organizzazione adeguata un fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni. 7. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal fondo per l'edilizia residenziale. 8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.