Art. 12.
                  Funzioni normative della Regione
    1.  Con  regolamenti,  previo parere vincolante della commissione
consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:
      a) i  criteri  e le modalita' per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni;
      b) la  definizione  del  patrimonio  immobiliare  dell'edilizia
sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata,  di determinazione del canone di locazione, nonche' le
regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
      c) le  modalita'  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
      d) lo    schema-tipo    delle    convenzioni   per   l'edilizia
convenzionata;
      e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.
    2.  Decorso  il  termine previsto dal comma 1, i regolamenti sono
emanati anche in mancanza di parere.