Art. 13. Funzioni dei comuni 1. I comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa. 2. In particolare rientra nella competenza dei comuni: a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata; b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli; c) la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata. 3. I comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione puo' promuovere l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni attraverso lo strumento di cui all'Art. 11, comma 5.