Art. 13.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I   comuni   possono   realizzare  interventi  appositamente
finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.
    2. In particolare rientra nella competenza dei comuni:
      a) la  stipulazione  delle  convenzioni  per  gli interventi di
edilizia convenzionata;
      b) la  predisposizione  degli  interventi per il sostegno delle
fasce deboli;
      c) la  vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni relative ai
vincoli  di  destinazione  e  degli ulteriori adempimenti conseguenti
agli interventi di edilizia convenzionata.
    3. I comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in
forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione puo'
promuovere  l'esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni
attraverso lo strumento di cui all'Art. 11, comma 5.