Art. 14. Comitato regionale per la politica della casa 1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, e' istituito il comitato regionale per la politica della casa. 2. Il comitato e' composto da: a) l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) i presidenti delle ATER o loro delegati; c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei comuni, delle associazioni della proprieta' edilizia, dei costruttori;. d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia. 3. Il comitato e' organo consultivo dell'amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. 4. Il funzionamento del comitato e' disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all' Art. 24, comma 1, previo parere vincolante della commissione consiliare competente secondo le modalita' di cui all'Art. 12, comma 1. 5. Per la partecipazione al comitato in qualita' di componente da parte di soggetti esterni all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale), e successive modificazioni.