Art. 14.
            Comitato regionale per la politica della casa
    1.   Al   fine   di  garantire  la  partecipazione  dei  soggetti
interessati, e' istituito il comitato regionale per la politica della
casa.
    2. Il comitato e' composto da:
      a) l'assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici o un
suo delegato, con funzioni di presidente;
      b) i presidenti delle ATER o loro delegati;
      c) un  rappresentante  rispettivamente  delle  associazioni dei
comuni,   delle   associazioni   della   proprieta'   edilizia,   dei
costruttori;.
      d) quattro  rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini
maggiormente rappresentative nel Friuli-Venezia Giulia.
    3.   Il   comitato   e'  organo  consultivo  dell'amministrazione
regionale  per  gli  interventi  in  materia di edilizia residenziale
pubblica.
    4.  Il funzionamento del comitato e' disciplinato con regolamento
approvato  nel  termine  di  cui all' Art. 24, comma 1, previo parere
vincolante   della   commissione  consiliare  competente  secondo  le
modalita' di cui all'Art. 12, comma 1.
    5. Per la partecipazione al comitato in qualita' di componente da
parte  di  soggetti  esterni  all'amministrazione regionale spetta un
gettone  di  presenza, determinato in conformita' con quanto previsto
dalla  legge  regionale  23  agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli
organi  collegiali  operanti  presso  l'amministrazione regionale), e
successive modificazioni.