Art. 15. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo. 2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, ne' alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1, in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Nel caso di vincolo quinquennale, gli obblighi si intendono assolti anche qualora il quinquennio decorra dalla data della stipula del rogito notarile, se antecedente alla data della liquidazione finale. 3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.