Art. 15.
                      Obblighi dei beneficiari
    1.  I  beneficiari  di  interventi  di  edilizia  convenzionata e
agevolata  hanno  l'obbligo  di trasferire la residenza negli alloggi
entro   novanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
liquidazione del contributo.
    2.  I  beneficiari  sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non
locarlo,  ne' alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al
comma  1,  in  caso  di contributi in conto capitale erogati in unica
soluzione,  ovvero tutta la durata del rapporto contributivo, in caso
di  contributi  pluriennali.  Nel  caso  di vincolo quinquennale, gli
obblighi  si  intendono  assolti anche qualora il quinquennio decorra
dalla  data  della  stipula  del rogito notarile, se antecedente alla
data della liquidazione finale.
    3.  Nel  caso  di  interventi di edilizia convenzionata destinati
alla  locazione,  i  beneficiari  hanno  l'obbligo  di  mantenere  la
destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di
liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale
erogati  in  unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto
contributivo, in caso di contributi pluriennali.