Art. 16. Successione nell'immobile trasferimento delle agevolazioni 1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprieta', ovvero all'erede che subentra nella proprieta' dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi dalla morte del beneficiario e al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprieta' dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di piu' eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli. 2. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprieta' e continua a risiedere nell'alloggio, purche' in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del subentrante gia' cobeneficiario del contributo. 3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'Art. 15 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l'abitazione familiare a uno dei coniugi.