Art. 16.
     Successione nell'immobile trasferimento delle agevolazioni

    1.  In  caso  di morte del beneficiario di interventi di edilizia
convenzionata   e   agevolata,   i  contributi  si  trasferiscono  al
cobeneficiario  che  acquisisce l'intera proprieta', ovvero all'erede
che  subentra  nella  proprieta'  dell'alloggio  solo se quest'ultimo
trasferisce  la propria residenza nell'alloggio stesso entro sei mesi
dalla   morte   del   beneficiario  e  al  momento  del  decesso  del
beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde
dall'acquisizione  in  proprieta'  dell'intero  immobile  in  capo al
subentrante  in  presenza di piu' eredi, nel caso in cui questi siano
il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
    2.   In   caso  di  divorzio  o  separazione  legale,  ovvero  di
scioglimento  della  convivenza more uxorio, o di trasferimento della
residenza  di  uno dei cobeneficiari, i contributi e le anticipazioni
si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprieta' e
continua a risiedere nell'alloggio, purche' in possesso dei requisiti
soggettivi  al  momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono
fatti  salvi i requisiti soggettivi gia' verificati nei confronti del
subentrante gia' cobeneficiario del contributo.
    3. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'Art.
15  il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a
seguito   di  provvedimento  del  giudice  che  assegni  l'abitazione
familiare a uno dei coniugi.