Art. 17.
                            R e v o c h e
    1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 15, comma 1,
comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto
gia'   eventualmente   percepito,   gravato  dagli  interessi  legali
calcolati  ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.   7   (Testo   unico   delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.
    2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 15, comma 2,
comporta:
      a) in  caso  di  contributi  in conto capitale erogati in unica
soluzione,  la  decadenza  dal  contributo  e l'obbligo di restituire
quanto  gia'  percepito  gravato  dagli interessi legali calcolati ai
sensi  dell'Art.  49  della  legge  regionale n. 7/2000, e successive
modificazioni;
      b) in  caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo
a  decorrere  dal  momento  in  cui l'inosservanza si e' verificata e
l'obbligo    di    restituire    quanto    eventualmente    percepito
successivamente  all'inosservanza  stessa, maggiorato degli interessi
legali  calcolati  ai  sensi  dell'Art.  49  della legge regionale n.
7/2000, e successive modificazioni.
    3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 16, comma 1,
comporta  la  revoca  del  contributo  con  effetto  dalla  morte del
beneficiario.
    4.  L'inosservanza  della prescrizione di cui all'Art. l 6, comma
2,  comporta  la  revoca  del  contributo con effetto dal momento del
trasferimento di residenza.