Art. 17. R e v o c h e 1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto gia' eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni. 2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 15, comma 2, comporta: a) in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto gia' percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni; b) in caso di contributi pluriennali, la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l'inosservanza si e' verificata e l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all'inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000, e successive modificazioni. 3. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario. 4. L'inosservanza della prescrizione di cui all'Art. l 6, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.