Art. 18.
                         Canone di locazione
    1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata
deve considerare:
      a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;
      b) il valore dell'alloggio.
    2.  Il  canone  di  locazione  viene  determinato dalle ATER come
segue:
      a) per  gli  utenti la cui situazione economica complessiva non
sia  superiore  a quella prevista dal regolamento di cui all'Art. 12,
il  canone  annuo  viene  determinato,  sulla  base  delle condizioni
oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in
misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;
      b) per  gli  utenti la cui situazione economica complessiva sia
compresa  tra  il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore
di  2/3 di quello in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata,
il  canone  viene  determinato in misura non superiore al 7 per cento
del  valore  dell'alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli
assegnatari;
      c) per  gli  utenti la cui situazione economica complessiva sia
superiore  a  quanto  previsto  alla  lettera  b),  il  canone  viene
determinato  in  misura  anche  superiore  al  7 per cento del valore
dell'alloggio.
    3.  In sede di prima applicazione per il 2003, l'importo previsto
dal  regolamento  di cui al comma 2, lettera a), e' stabilito in Euro
10.000.