Art. 19.
                      Occupazione dell'alloggio
    1.  L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario
entro  trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER
a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del
termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione.
    2.  La  decadenza  dall'assegnazione  e'  pronunciata dall'ATER e
comporta la risoluzione del contratto.