Art. 19. Occupazione dell'alloggio 1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall'ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall'assegnazione. 2. La decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dall'ATER e comporta la risoluzione del contratto.