Art. 21.
                      Revoca dell'assegnazione
    1.  L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione
degli alloggi in locazione nei confronti di chi:
      a) abbia  perduto  i  requisiti  richiesti  per  l'accesso agli
interventi   di   edilizia   sovvenzionata   e,  in  particolare  con
riferimento  alla  situazione  economica, abbia superato per due anni
consecutivi   di   due  terzi  il  limite  in  vigore  per  l'accesso
all'edilizia  sovvenzionata,  salvo  che  si  tratti  di  assegnatari
ultrasessantenni  ovvero  di  assegnatari  il  cui  nucleo  familiare
comprenda soggetti disabili;
      b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione
economica  o  abbia  fornito  dati  non corrispondenti al vero previa
eventuale  verifica  mediante  le competenti strutture comunali sulle
condizioni sociali del soggetto;
      c) abbia  violato  le  norme  di  legge  e  di  regolamento che
disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in
modo   difforme   dalla  sua  destinazione  o  lo  abbia  danneggiato
gravemente;
      d) abbia  sublocato  o  ceduto in tutto o in parte l'alloggio a
terzi;
      e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell'alloggio per
un   periodo   superiore   a   sei  mesi  in  assenza  di  preventiva
autorizzazione da parte delle ATER;
      f) essendo  assegnatario  di  un  alloggio  avente un numero di
vani,  esclusi  la  cucina  e  gli accessori, superiore al numero dei
componenti  il  nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un
cambio con altro alloggio.
    2.  La  revoca  dell'assegnazione  comporta  la  risoluzione  del
contratto.