Art. 22.
                       Rilascio degli alloggi
    1.  I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione
devono  contenere  un  termine  per  il  rilascio  degli  alloggi non
superiore  a  sessanta  giorni  e  costituiscono titolo esecutivo nei
confronti  dell'assegnatario  o  di  chiunque  occupi  l'alloggio. Il
rilascio non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
    2.   L'ATER   dispone  il  rilascio  degli  alloggi  di  edilizia
sovvenzionata occupati senza titolo.
    3.  Il  provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine
per  il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo
esecutivo.
    4.  L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia
stato  interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da
inadempienza  contrattuale o da violazione di legge o regolamento, e'
escluso  da  qualsiasi  intervento  di  edilizia sovvenzionata per un
periodo di tre anni.