Art. 22. Rilascio degli alloggi 1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio. Il rilascio non e' soggetto a graduazioni o proroghe. 2. L'ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo. 4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, e' escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.