Art. 24. Disposizioni transitorie 1. I regolamenti di cui all'Art. 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le norme di cui all'Art. 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Art. 12, comma 1.