Art. 24.
                      Disposizioni transitorie
    1.  I  regolamenti  di  cui  all'Art. 12, comma 1, sono approvati
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
    2.  Le  norme  di  cui  all'Art.  23  continuano ad applicarsi ai
procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui all'Art. 12, comma 1.