Art. 25.
                          Norme finanziarie
    1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del disposto di cui
all'art.   10,  comma  1,  primo  periodo,  fanno  carico  all'unita'
previsionale  di base 5.1.24.2.1612 «Interventi regionali di edilizia
residenziale»   che  si  istituisce  «per  memoria»  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio luriennale per gli anni 2003-2005
e  del  bilancio  per  l'anno  2003,  alla  funzione obiettivo n. 5 -
programma   5.1  -  rubrica  n.  24  -  spese  d'investimento  -  con
riferimento  rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono
«per  memoria»  nel  documento tecnico allegato ai bilanci medesimi -
alla  rubrica  n.  24  -  Servizio dell'edilizia residenziale e degli
affari amministrativi e contabili:
      a) per  gli interventi relativi all'Art. 10, comma 2 - capitolo
3273 (2.1.24l.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale
- interventi in conto capitale»;
      b) per  gli interventi relativi all'Art. 10, comma 3 - capitolo
3276 (2.1.241.4.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale
- interventi in conto interessi»;
      c) per  gli interventi relativi all'Art. 10, comma 4 - capitolo
3278 (2.1.264.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale
- anticipazioni alle ATER».
    2.  Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 10, comma 1,
secondo   periodo,  fanno  carico  all'unita'  previsionale  di  base
53.1.9.2.692  dello  stato  di  previsione  della  spesa del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003,
con  riferimento  al  capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.
    3.  I rientri delle anticipazioni previsti dall'Art. 11, comma 2,
sono  accertati  e riscossi nell'unita' previsionale di base 4.3.2004
«Rientri  di  anticipazioni edilizie» che si istituisce «per memoria»
nello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per
gli  anni  2003-2005  e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV -
categoria  4.3  -  con  riferimento  al  capitolo 1518 (4.3.1) che si
istituisce  «per  memoria»  nel documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e
degli  affari  amministrativi  e  contabili  -  con  la denominazione
«Rientri  delle  anticipazioni concesse alle ATER sul fondo regionale
per l'edilizia residenziale».
    4.  Il  finanziamento  a carico dei capitoli di cui al comma 1 e'
disposto  ai  sensi  dell'Art.  11,  comma  2  e,  in  sede  di prima
applicazione   per   l'anno   2003,   con  riferimento  alle  risorse
disponibili  sui  capitoli  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno
2003,  relative  al  finanziamento  delle  leggi  abrogate  ai  sensi
dell'Art. 23 con la procedura di cui all'Art. 11, commi 3 e 4.
    5.  Gli  oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 14, comma 5,
fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni
2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo
150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.