Art. 25. Norme finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unita' previsionale di base 5.1.24.2.1612 «Interventi regionali di edilizia residenziale» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio luriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili: a) per gli interventi relativi all'Art. 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.24l.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale»; b) per gli interventi relativi all'Art. 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto interessi»; c) per gli interventi relativi all'Art. 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - «Fondo regionale per l'edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER». 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all'unita' previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. I rientri delle anticipazioni previsti dall'Art. 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell'unita' previsionale di base 4.3.2004 «Rientri di anticipazioni edilizie» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul fondo regionale per l'edilizia residenziale». 4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 e' disposto ai sensi dell'Art. 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell'Art. 23 con la procedura di cui all'Art. 11, commi 3 e 4. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 14, comma 5, fanno carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.