Art. 3. Edilizia sovvenzionata 1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalita' dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata e' gestito dalle ATER, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).