Art. 3.
                       Edilizia sovvenzionata
    1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti
alla  costruzione,  all'acquisto  o  al  recupero  di  abitazioni  da
destinare  alla  locazione  a favore della generalita' dei cittadini.
Gli  interventi  di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende
territoriali   per  l'edilizia  residenziale  (ATER).  Il  patrimonio
immobiliare  dell'edilizia  sovvenzionata  e'  gestito dalle ATER, ai
sensi  dell'Art.  4,  comma  2,  lettera d), della legge regionale 27
agosto  1999,  n.  24  (ordinamento  delle  Aziende  territoriali per
l'edilizia residenziale, nonche' modifiche ed integrazioni alla legge
regionale  n.  75/1982  ed  ulteriori  norme  in  materia di edilizia
residenziale pubblica).