Art. 4. Edilizia convenzionata 1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalita' dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonche' di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.