Art. 4.
                       Edilizia convenzionata
    1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti
alla  costruzione,  all'acquisto  o  al  recupero  di  abitazioni  da
destinare  alla  vendita,  assegnazione  o  locazione  a favore della
generalita'   dei   cittadini,   posti   in  essere  con  benefici  o
agevolazioni  previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni
dell'Unione  europea  o di altri organismi internazionali, nonche' di
enti  pubblici,  e  per  i  quali  apposite  convenzioni con i comuni
determinano  il  prezzo  di  cessione  o  assegnazione  e i canoni di
locazione.  Gli  interventi  di  edilizia  convenzionata sono attuati
dalle  ATER,  dalle  cooperative  edilizie  e  loro  consorzi e dalle
imprese.