Art. 5.
                         Edilizia agevolata
    1.  Per  edilizia  agevolata  si intendono gli interventi diretti
alla  costruzione,  all'acquisto  o  al  recupero  di  abitazioni  da
destinare  alla  generalita'  dei  cittadini,  posti  in essere con i
benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da
disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali,
nonche' di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi
di edilizia agevolata sono attuati dai privati.