Art. 6.
                       Sostegno alle locazioni
    1.  Per  sostegno  alle  locazioni  si  intendono le agevolazioni
previste  a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa
sostenuta  dal  beneficiario  per il canone di locazione. Il sostegno
alle   locazioni   si   attua   anche   attraverso   l'erogazione  di
finanziamenti  o  contributi  a favore di soggetti pubblici o privati
che  mettono  a  disposizione  alloggi  a  favore  di  locatari  meno
abbienti.