Art. 7.
          Individuazione di particolari misure di sostegno

    1.  La  Regione,  attraverso  i  regolamenti  di cui all'Art. 12,
determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione
da  parte  di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica
tra cui:
      a) anziani;
      b) giovani  coppie,  con  o senza prole, e soggetti singoli con
minori a carico;
      c) disabili;
      d) famiglie  in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con
anziani a carico;
      e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o
di   provvedimenti   di   rilascio  emessi  da  enti  pubblici  o  da
organizzazioni assistenziali;
      f) emigrati.
    2.  Con  i  medesimi  regolamenti  la Regione individua misure di
sostegno per le iniziative rivolte:
      a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla
riqualificazione    del    patrimonio    edilizio   esistente,   alla
ristrutturazione  dei  borghi  e degli edifici rurali con i caratteri
distintivi  dell'architettura  tradizionale  cosi'  come  enucleatasi
nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
      b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
      c) agli  interventi  straordinari  per l'adeguamento a standard
tecnologici, di servizi e di sicurezza;
      d) a   porzioni  del  territorio  regionale  caratterizzate  da
particolari situazioni di disagio.