Art. 7. Individuazione di particolari misure di sostegno 1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'Art. 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui: a) anziani; b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico; c) disabili; d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico; e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali; f) emigrati. 2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte: a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale cosi' come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali; b) al ripopolamento delle zone rurali e montane; c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza; d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.