Art. 9.
                    Azioni regionali di sviluppo
    1.  Gli  interventi  diretti  alla  ristrutturazione  dei  centri
storici,  al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente,  alla  ristrutturazione  dei borghi e degli edifici rurali
con  i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale cosi' come
enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati
attraverso   il   riconoscimento   di  incrementi  delle  provvidenze
pubbliche  e  attraverso  il  finanziamento  di  specifici  programmi
costruttivi,   orientati   al   recupero   e   alla  riduzione  della
sottoutilizzazione  del  patrimonio  edilizio privato esistente nelle
aree di maggior degrado.
    2.  Gli  interventi  diretti al ripopolamento delle zone rurali e
montane  sono  attuati  attraverso  il  finanziamento di programmi di
recupero,  di  riutilizzazione,  di  costruzione  e  di  acquisto del
patrimonio edilizio.
    3.   Gli   interventi  straordinari  di  adeguamento  a  standard
tecnologici,  di  servizi  e di sicurezza, diversi da quelli previsti
dalla  legge  9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano
energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
energia),  per  iniziative  di  risparmio  energetico,  sono  attuati
attraverso  contributi  riservati all'edilizia residenziale pubblica,
nonche' all'edilizia privata.
    4.  Le  linee  di  intervento  indicate ai commi 1, 2 e 3 possono
essere  assunte  quali  priorita' nella soddisfazione dei bisogni e/o
per   differenziare   le  misure  degli  importi  da  destinare  alle
agevolazioni,  all'atto  dell'adozione  della  deliberazione  di  cui
all'Art. 11, comma 3.