Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'Art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, sulla base di quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, le modalita' di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'Art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi ad interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Art. 2. Destinatari del finanziamento 1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati ai soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane ed, in particolare, nel campo dei servizi telematici, che presentino progetti di telefonia sociale rispondenti alle prescrizioni di cui all'Art. 5 del regolamento ministeriale richiamato all'Art. 1. Tali soggetti devono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) organismi non lucrativi di utilita' sociale; b) organismi della cooperazione; c) organizzazioni di volontariato; d) associazioni ed enti di promozione sociale; e) fondazioni; f) enti di patronato;. g) altri soggetti privati. 2. L'esperienza richiesta al comma 1 deve riferirsi ad attivita' svolte nel territorio in cui si intende avviare il progetto o i progetti correlati al finanziamento ed e' dimostrata dall'esistenza di rapporti formali presenti o pregressi, riguardanti attivita' nel settore della telefonia, di durata almeno quinquennale, tra gli aspiranti beneficiari e una o piu' pubbliche amministrazioni. Art. 3. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura di almeno dieci ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici. 2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficolta' psico-fisiche, abitative ed economiche. 3. I progetti contengono una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalita' allo scopo impiegate. Il progetto e, altresi', corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura. 4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero il mantenimento o l'ampliamento di servizi gia' attivati. In tale ultimo caso, il contributo e' ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente e' tenuto a descrivere analiticamente sia le attivita' in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, vengono esaminati i progetti presentati alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo 2003, corredati da: a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione; b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, comma 2. Art. 5. Selezione dei progetti e modalita' di riparto 1. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione ai finanziamenti viene effettuata dal direttore del servizio per le attivita' socio-assistenziali della menzionata direzione regionale. 2. In presenza di piu' progetti ritenuti ammissibili sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti all'Art. 3, viene data priorita' ai progetti in grado di soddisfare tutti i seguenti indicatori di qualita': a) servizio con copertura di ventiquattro ore giornaliere; b) coinvolgimento di aree territoriali omogenee coincidenti con un intero comprensorio montano o con aree urbane di almeno 50.000 abitanti aventi un'incidenza di popolazione anziana superiore alla media regionale; c) riconducibilita' e/o collegabilita' del progetto a iniziative adottate da comuni e/o aziende per i servizi sanitari allo scopo di favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio, che prevedano, tra l'altro, forme di assistenza telefonica. 3. Ove risultino piu' progetti aventi tutte le caratteristiche qualitative considerate al comma 2, gli stessi vengono finanziati, nel limite massimo dei fondi disponibili, con un contributo fino al 100% dei costi non coperti da altre fonti di finanziamento; qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il finanziamento da destinare a ciascun progetto viene proporzionalmente ridotto. 4. Le eventuali risorse residue vengono ripartite, in misura proporzionale ai rispettivi costi, fra i rimanenti progetti ammissibili non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2. Art. 6. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione 1. Il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata, ad avvio del progetto, nella misura massima del 70% dell'importo concesso. Per le imprese il suddetto finanziamento puo' essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione secondo le modalita' previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 2. Il provvedimento di concessione del finanziamento e' revocato secondo le modalita' previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, qualora non sia data esecuzione al progetto finanziato nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto di concessione, salvo proroga da concedersi, con decreto del direttore del servizio per le attivita' socio-assistenziali, su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario. 3. La direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali puo' esercitare funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni nonche' tramite richiesta di rapporti analitici periodici. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il Presidente: TONDO