Regolamento  per  la  concessione e l'erogazione dei finanziamenti di
cui  all'Art.  80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  sulla  base di quanto
disposto  dal  regolamento  adottato  con  decreto  del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  28 febbraio  2002,  n.  70,  le
modalita'  di  concessione  e  di erogazione dei finanziamenti di cui
all'Art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi
ad  interventi  di  sostegno  dei  servizi  di telefonia rivolti alle
persone anziane.

                               Art. 2.
                    Destinatari del finanziamento
    1.  I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati
ai  soggetti  in  possesso di comprovata esperienza nel settore della
promozione dei servizi per le persone anziane ed, in particolare, nel
campo  dei  servizi  telematici, che presentino progetti di telefonia
sociale   rispondenti   alle  prescrizioni  di  cui  all'Art.  5  del
regolamento  ministeriale richiamato all'Art. 1. Tali soggetti devono
appartenere ad una delle seguenti categorie:
      a) organismi non lucrativi di utilita' sociale;
      b) organismi della cooperazione;
      c) organizzazioni di volontariato;
      d) associazioni ed enti di promozione sociale;
      e) fondazioni;
      f) enti di patronato;.
      g) altri soggetti privati.
    2.  L'esperienza richiesta al comma 1 deve riferirsi ad attivita'
svolte  nel  territorio  in  cui  si  intende avviare il progetto o i
progetti  correlati  al finanziamento ed e' dimostrata dall'esistenza
di  rapporti  formali presenti o pregressi, riguardanti attivita' nel
settore  della  telefonia,  di  durata  almeno  quinquennale, tra gli
aspiranti beneficiari e una o piu' pubbliche amministrazioni.

                               Art. 3.
                        Progetti finanziabili
    1.  Possono  essere finanziati progetti che prevedono un servizio
di  telefonia  continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso
il  contributo,  con  copertura  di  almeno dieci ore giornaliere. Il
servizio   deve   essere  assicurato  unicamente  da  operatori,  con
esclusione di risponditori automatici.
    2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di
supporto  e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno
e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati
e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le
persone  anziane  sole  o  disagiate  in  relazione  a  situazioni di
difficolta' psico-fisiche, abitative ed economiche.
    3.   I   progetti   contengono  una  descrizione  completa  delle
caratteristiche  del  servizio  di  telefonia  e  degli interventi di
assistenza,  di promozione ad essi collegati e delle professionalita'
allo  scopo  impiegate.  Il  progetto  e,  altresi', corredato da una
documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa
copertura.
    4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione
di  nuovi servizi di telefonia ovvero il mantenimento o l'ampliamento
di  servizi  gia'  attivati.  In  tale  ultimo caso, il contributo e'
ammesso  per  la  parte  relativa  all'ampliamento; il richiedente e'
tenuto  a  descrivere  analiticamente  sia  le attivita' in corso sia
quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.

                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Ai fini dell'ammissione al finanziamento, vengono esaminati i
progetti  presentati  alla  direzione regionale della sanita' e delle
politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo 2003, corredati da:
      a) relazione  illustrativa  del  progetto con descrizione degli
interventi,  dei  rapporti  con la rete dei servizi territoriali, con
l'indicazione  delle  tipologie  di personale impiegato nel progetto,
dei  costi  analitici,  del  piano  di finanziamento e della relativa
copertura, dei tempi di realizzazione;
      b) dichiarazione  del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2,
comma 2.

                               Art. 5.
            Selezione dei progetti e modalita' di riparto
    1.  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  dell'ammissione  ai
finanziamenti  viene  effettuata  dal  direttore  del servizio per le
attivita' socio-assistenziali della menzionata direzione regionale.
    2.  In  presenza di piu' progetti ritenuti ammissibili sulla base
del  possesso  dei  requisiti  minimi previsti all'Art. 3, viene data
priorita'  ai  progetti  in  grado  di  soddisfare  tutti  i seguenti
indicatori di qualita':
      a) servizio con copertura di ventiquattro ore giornaliere;
      b) coinvolgimento di aree territoriali omogenee coincidenti con
un  intero  comprensorio  montano  o con aree urbane di almeno 50.000
abitanti  aventi  un'incidenza  di popolazione anziana superiore alla
media regionale;
      c) riconducibilita'   e/o   collegabilita'   del   progetto   a
iniziative adottate da comuni e/o aziende per i servizi sanitari allo
scopo  di  favorire  la  permanenza delle persone anziane nel proprio
domicilio,   che   prevedano,   tra   l'altro,  forme  di  assistenza
telefonica.
    3.  Ove  risultino  piu' progetti aventi tutte le caratteristiche
qualitative  considerate  al  comma 2, gli stessi vengono finanziati,
nel  limite  massimo dei fondi disponibili, con un contributo fino al
100% dei costi non coperti da altre fonti di finanziamento; qualora i
fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il finanziamento
da destinare a ciascun progetto viene proporzionalmente ridotto.
    4.  Le  eventuali  risorse  residue  vengono ripartite, in misura
proporzionale   ai   rispettivi   costi,  fra  i  rimanenti  progetti
ammissibili non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.

                               Art. 6.
       Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione
    1.  Il  finanziamento  puo'  essere erogato in via anticipata, ad
avvio  del  progetto,  nella  misura  massima  del  70%  dell'importo
concesso.  Per  le  imprese  il  suddetto  finanziamento  puo' essere
erogato   in   via   anticipata   previa  presentazione  di  apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo almeno pari
alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo
viene  erogato  ad  avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il
termine  stabilito  dal  decreto  di concessione secondo le modalita'
previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
    2.  Il provvedimento di concessione del finanziamento e' revocato
secondo le modalita' previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n.
7, qualora non sia data esecuzione al progetto finanziato nel termine
di sei mesi dall'emanazione del decreto di concessione, salvo proroga
da  concedersi,  con  decreto  del  direttore  del  servizio  per  le
attivita' socio-assistenziali, su presentazione di motivata richiesta
da parte del beneficiario.
    3. La direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
puo' esercitare funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni
nonche' tramite richiesta di rapporti analitici periodici.

                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto: il Presidente: TONDO