(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 30 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 1. La lettera i) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», e' sostituita dalla seguente: «i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15». 2. La lettera l) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/2002, e' sostituita dalla seguente: «l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30».