(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 3 del 15 gennaio 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista  la  legge  regionale  27  maggio  2002,  n.  18 «Norme per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense  pubbliche  e  programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana»  ed  in particolare l'Art. 4 che prevede l'adozione da parte
della giunta regionale di apposito regolamento di attuazione;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1469 del 23
dicembre  2002  concernente  «Regolamento  di  attuazione della legge
regionale  27 maggio  2002,  n.  18  in  materia  di introduzione dei
prodotti  biologici,  tipici  e  tradizionali nelle mense pubbliche e
programmi  di educazione alimentare nella Regione Toscana», acquisiti
i  pareri  del  comitato tecnico della programmazione di cui all'Art.
26,  comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei
dipartimenti  di  cui  all'Art.  41,  comma  3  della  medesima legge
regionale n. 26;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento disciplina, in attuazione di quanto
disposto  dall'art.  4  della  legge regionale 27 maggio 2002, n. 18,
(Norme   per   l'introduzione   dei   prodotti   biologici  tipici  e
tradizionali   nelle   mense  pubbliche  e  programmi  di  educazione
alimentare  nella  Regione  Toscana),  di  seguito  denominata «legge
regionale»,  le procedure di gestione per l'erogazione dei contributi
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.