(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 15 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana» ed in particolare l'Art. 4 che prevede l'adozione da parte della giunta regionale di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1469 del 23 dicembre 2002 concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 in materia di introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3 della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18, (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana), di seguito denominata «legge regionale», le procedure di gestione per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge.