Art. 10.
                           Rendicontazione
    1.  I  beneficiari  dei  contributi  rendicontano  gli interventi
finanziati,    entro   il   termine   di   dodici   mesi   successivo
all'assegnazione del contributo, attraverso:
      a) una  dettagliata  relazione  tecnico  economica  dalla quale
risulti  l'attivita'  svolta,  gli  obiettivi  raggiunti,  e le spese
ammesse effettivamente sostenute;
      b) le   fatture   intestate   al   beneficiario,   regolarmente
quietanzate.
    2.  La  documentazione  di  spesa presentata deve essere riferita
esclusivamente alle attivita' oggetto di contributo.