Art. 10. Rendicontazione 1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di dodici mesi successivo all'assegnazione del contributo, attraverso: a) una dettagliata relazione tecnico economica dalla quale risulti l'attivita' svolta, gli obiettivi raggiunti, e le spese ammesse effettivamente sostenute; b) le fatture intestate al beneficiario, regolarmente quietanzate. 2. La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attivita' oggetto di contributo.