Art. 12. Revoca del contributo 1. I contributi concessi sono revocati qualora: a) la rendicontazione non e' presentata entro i termini stabiliti all'art. 10; b) dalla rendicontazione risulti che l'attivita' non e' stata realizzata o e' stata realizzata in modo non conforme rispetto agli interventi finanziati. 2. La revoca e' adottata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10 comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite. 3. La restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Decorso tale termine, si provvede al recupero, con interessi legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 - ordinamento contabile della Regione Toscana). Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 7 gennaio 2003 MARTINI