Art. 2.
           Domanda di contributo, termini e documentazione
    1.  I  contributi  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a), della
legge  regionale  sono  concessi  ai comuni, alle aziende sanitarie e
alle   aziende   per   il   diritto  allo  studio  universitario  per
l'introduzione  nelle  mense  scolastiche  e  universitarie  e  nelle
refezione  ospedaliere  per  degenti,  dei  prodotti  da  agricoltura
biologica, da agricoltura integrata e tipici, come definiti dall'art.
1, comma 2 della legge regionale.
    2.  La  domanda  di contributo deve essere presentata alla giunta
regionale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  del  piano annuale di
finanziamento  previsto dall'art. 3 della legge regionale, di seguito
definito «piano».
    3.    La   domanda   deve   essere   corredata   della   seguente
documentazione:
      a) il bando di gara per il servizio mensa o refezione;
      b) il relativo capitolato speciale di fornitura;
      c) la relazione tecnico-economica che evidenzi:
        1)  la  differenza  di  spesa  che  deve essere sostenuta per
l'introduzione,  nel  servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui
al  comma  1  rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno
precedente la domanda di contributo;
        2)  le  percentuali  dei  prodotti  di cui al comma 1, che si
intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari;
        3)  le  percentuali  dei  prodotti  di  cui al comma 1 che si
intendono utilizzare per il confezionamento dei pasti;
      d) l'attestazione   in   forma   di  dichiarazione  sostitutiva
dell'avvenuta  istituzione della commissione mensa di cui all'art. 2,
comma 2 della legge regionale.
    4.  La  domanda  di  contributo  puo' essere presentata anche dai
comuni,  dalle  aziende sanitarie e dalle aziende per il diritto allo
studio  universitario  che  hanno gia' introdotto nelle mense o nelle
refezioni   i   prodotti   di   cui  al  comma  1  a  condizione  che
l'introduzione  sia  avvenuta  dopo  l'entrata  in vigore della legge
regionale. In questo caso la relazione deve evidenziare:
      a) la  differenza  di  spesa  sostenuta  per l'introduzione nel
servizio  mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto
alla   spesa   sostenuta   per   il   servizio  nell'anno  precedente
l'introduzione dei suddetti prodotti;
      b) le  percentuali  dei  prodotti di cui al comma 1, utilizzati
sul totale degli approvvigionamenti alimentari;
      c) le  percentuali  dei  prodotti di cui al comma 1, utilizzati
per il confezionamento dei pasti.