Art. 2. Domanda di contributo, termini e documentazione 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), della legge regionale sono concessi ai comuni, alle aziende sanitarie e alle aziende per il diritto allo studio universitario per l'introduzione nelle mense scolastiche e universitarie e nelle refezione ospedaliere per degenti, dei prodotti da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipici, come definiti dall'art. 1, comma 2 della legge regionale. 2. La domanda di contributo deve essere presentata alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del piano annuale di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge regionale, di seguito definito «piano». 3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: a) il bando di gara per il servizio mensa o refezione; b) il relativo capitolato speciale di fornitura; c) la relazione tecnico-economica che evidenzi: 1) la differenza di spesa che deve essere sostenuta per l'introduzione, nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1 rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno precedente la domanda di contributo; 2) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, che si intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari; 3) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1 che si intendono utilizzare per il confezionamento dei pasti; d) l'attestazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta istituzione della commissione mensa di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale. 4. La domanda di contributo puo' essere presentata anche dai comuni, dalle aziende sanitarie e dalle aziende per il diritto allo studio universitario che hanno gia' introdotto nelle mense o nelle refezioni i prodotti di cui al comma 1 a condizione che l'introduzione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge regionale. In questo caso la relazione deve evidenziare: a) la differenza di spesa sostenuta per l'introduzione nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno precedente l'introduzione dei suddetti prodotti; b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati sul totale degli approvvigionamenti alimentari; c) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati per il confezionamento dei pasti.