Art. 4.
                          Commissione mensa
    1.  La  commissione  mensa  di cui all'art. 2 comma 2 della legge
regionale ha compiti di verifica e controllo attinenti:
      a) la qualita', la quantita' e la provenienza dei prodotti;
      b) le modalita' di preparazione e somministrazione dei prodotti
e dei cibi;
      c) la  corrispondenza  in  generale  dei servizi e dei prodotti
offerti alle disposizioni del capitolato relativo al servizio mensa o
refezione.
    2.  La  commissione  mensa ha accesso, nel rispetto delle vigenti
norme  in  materia,  a  tutta  la documentazione relativa al servizio
mensa o refezione.
    3.  L'attivita'  di  consulenza di cui all'art. 5, comma 3, della
legge regionale, e' svolta anche a favore delle commissioni mensa.