Art. 4. Commissione mensa 1. La commissione mensa di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale ha compiti di verifica e controllo attinenti: a) la qualita', la quantita' e la provenienza dei prodotti; b) le modalita' di preparazione e somministrazione dei prodotti e dei cibi; c) la corrispondenza in generale dei servizi e dei prodotti offerti alle disposizioni del capitolato relativo al servizio mensa o refezione. 2. La commissione mensa ha accesso, nel rispetto delle vigenti norme in materia, a tutta la documentazione relativa al servizio mensa o refezione. 3. L'attivita' di consulenza di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale, e' svolta anche a favore delle commissioni mensa.