Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  I  beneficiari  dei  contributi  rendicontano  gli interventi
finanziati,    entro   il   termine   di   trenta   mesi   successivo
all'assegnazione del contributo, presentando:
      a) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti:
        1) l'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti;
        2)  le percentuali dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 2
utilizzati e la spesa effettivamente sostenuta;
        3)  l'elenco  delle  ditte fornitrici ed in particolare delle
ditte in possesso della certificazione etica SA 8000;
      b) le   fatture   intestate   al   beneficiario,   regolarmente
quietanzate;
      e) una  relazione  della commissioni mensa di cui all'art. 4 in
merito alla qualita' del servizio mensa o refezione.