Art. 5. Rendicontazione 1. I beneficiari dei contributi rendicontano gli interventi finanziati, entro il termine di trenta mesi successivo all'assegnazione del contributo, presentando: a) una relazione tecnico-economica dalla quale risulti: 1) l'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti; 2) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1 dell'art. 2 utilizzati e la spesa effettivamente sostenuta; 3) l'elenco delle ditte fornitrici ed in particolare delle ditte in possesso della certificazione etica SA 8000; b) le fatture intestate al beneficiario, regolarmente quietanzate; e) una relazione della commissioni mensa di cui all'art. 4 in merito alla qualita' del servizio mensa o refezione.