Art. 7.
                        Revoca del contributo
    1. I contributi concessi sono revocati nel caso in cui:
      a) la  rendicontazione  non  e'  presentata  entro  il  termine
stabilito all'art. 5;
      b) dalla  rendicontazione  risulti che l'attivita' non e' stata
realizzata  o  e' stata realizzata in modo non conforme rispetto agli
interventi finanziati.
    2. La revoca e' adottata entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine  di cui all'art. 5 e comporta l'obbligo di restituzione delle
somme percepite.
    3.  La  restituzione  delle  somme  avviene senza interessi entro
sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento di revoca.
Decorso  tale  termine si provvede al recupero, con interessi legali,
delle  somme erogate mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del
decreto  del  presidente  della giunta regionale 19 dicembre 2001, n.
61/R  (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001,
n. 36 ordinamento contabile della Regione Toscana).