Art. 7. Revoca del contributo 1. I contributi concessi sono revocati nel caso in cui: a) la rendicontazione non e' presentata entro il termine stabilito all'art. 5; b) dalla rendicontazione risulti che l'attivita' non e' stata realizzata o e' stata realizzata in modo non conforme rispetto agli interventi finanziati. 2. La revoca e' adottata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5 e comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite. 3. La restituzione delle somme avviene senza interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca. Decorso tale termine si provvede al recupero, con interessi legali, delle somme erogate mediante compensazione ai sensi dell'art. 27 del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 ordinamento contabile della Regione Toscana).