Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui alla presente
legge  e'  autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva
di Euro 1.250.000,00 cosi' ripartiti:
      a) Euro 450.000,00 per l'esercizio 2003;
      b) Euro 400.000,00 per l'esercizio 2004;
      c) Euro 400.000,00 per l'esercizio 2005.
    2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa  fronte  per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi
con  le  risorse  iscritte nella Unita' previsionale di base (UPB) n.
522  «Interventi  per  lo  sviluppo  rurale,  aiuti  al reddito, agli
investimenti  e  allo  sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e
forestali - spese d'investimento».
    3.  La  giunta  regionale  provvedera' a norma dell'Art. 23 della
legge  regionale  6 agosto  2001,  n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione  Toscana),  all'istituzione,  nel  bilancio  gestionale,  dei
capitoli pertinenti.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 14 febbraio 2003
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 12 febbraio 2003.