Art. 2.
Riconduzione  dell'espressione «Ente ospedaliero» all'ordinamento del
                    servizio sanitario regionale
    1.  In relazione all'ordinamento del servizio sanitario regionale
della   Regione   Toscana,   le   disposizioni  delle  leggi  vigenti
concernenti  gli  enti ospedalieri si intendono riferite alle aziende
sanitarie, secondo la definizione di cui all'Art. 2, comma 1, lettera
c) della legge regionale n. 22/2000.