Art. 10.
                             Aspettativa
    1. Il medico iscritto ai corsi di cui all'art. 6, ove sussista un
rapporto  di  pubblico  impiego, e' collocato, compatibilmente con le
esigenze  di  servizio,  in  posizione  di  aspettativa senza assegni
secondo   le   disposizioni   contrattuali  vigenti.  Il  periodo  di
aspettativa  e'  utile  ai  fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.