Art. 10. Aspettativa 1. Il medico iscritto ai corsi di cui all'art. 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.