Art. 11.
                       Impedimenti temporanei
    1.  Gli  impedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta  giorni
lavorativi  consecutivi  per servizio militare, gravidanza e malattia
sospendono  il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua
durata  non  e'  ridotta  a causa delle suddette sospensioni. Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al
decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 151, e successive modifiche,
nonche'  quelle  sull'adempimento  del  servizio militare di cui alla
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.