Art. 15. Commissione d'esame 1. La giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale e' composta da: a) il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede; b) un primario ospedaliero di medicina interna; c) un primario ospedaliero dell'area chirurgica; d) due medici di medicina generale; e) due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 2. Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge. 3. l componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanita', mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'.