Art. 15.
                         Commissione d'esame
    1.  La  giunta  provinciale  nomina  la  commissione  d'esame per
l'ammissione al corso, la quale e' composta da:
      a) il  presidente  dell'ordine  dei  medici  chirurghi  e degli
odontoiatri  della  provincia  di  Bolzano  o un suo delegato, che la
presiede;
      b) un primario ospedaliero di medicina interna;
      c) un primario ospedaliero dell'area chirurgica;
      d) due medici di medicina generale;
      e) due  persone  aventi  il  compito di accertare la conoscenza
delle lingue italiana e tedesca.
    2.  Le  persone  di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari
dell'attestato  di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di
attestato  rilasciato  da altro istituto, riconosciuto come valido ai
fini  dell'accertamento  delle necessarie conoscenze linguistiche dal
regolamento di esecuzione alla presente legge.
    3. l componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono
designati   dall'assessore   provinciale  competente  in  materia  di
sanita', mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1
uno   viene   proposto  dall'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri   della   provincia   di  Bolzano  e  uno  dall'assessore
provinciale competente in materia di sanita'.